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Storica sentenza della CORTE COSTITUZIONALE (37/2015), le cartelle di Equitalia dopo il 2008 sono nulle

E ora chi lo dice alle famiglie di quelli che si sono suicidati che lo STATO è il primo ad NON essere in REGOLA !

I fatti

Dopo la sentenza di due giorni fa della Corte Costituzionale (C.Cost.sent.n.37 del 17.03.2015)  che ha sostanzialmente dichiarato l’illegittimità della legge “sanatoria” del 2012, con cui erano state “convalidate” le nomine dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate a ruolo di dirigenti senza però un pubblico concorso, è legittimo chiedersi quale sarà la fine degli avvisi di accertamento firmati da tale personale e, con essi, delle conseguenti cartelle esattoriali emesse da Equitalia, sulla scorta di tali atti - scrive l'avvocato Angelo Greco sul suo ottimo sito web "La legge per tutti".

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Partiamo da un punto ormai fermo per la giurisprudenza: gli atti dell’Agenzia delle Entrate devono essere firmati dal direttore dell’ufficio e non da altri soggetti, a meno che non siano muniti di procura (e quest’ultima venga prodotta agli atti). In passato è capitato più volte che gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate siano stati firmati da funzionari privi dei poteri previsti dalla legge o sprovvisti della delega da parte del direttore dell’ufficio. In tutti questi casi, la Cassazione e i giudici di merito non hanno fatto altro che ribadire l’illegittimità dell’atto.

In pratica, se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, incombe all’amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione.

Ora la medesima questione, sotto il profilo di diritto, si pone oggi: perché alla situazione in cui il funzionario sia sprovvisto di delega da parte del capo ufficio è perfettamente equiparabile quella (oggetto della sentenza della Corte Costituzionale) in cui il dirigente sia, in realtà, un funzionario “facente funzioni”, temporaneamente adibito al ruolo di dirigente, ma con rinnovi periodici, tanto da farlo ritenere, nei fatti, “a tempo indeterminato”.

Insomma, se è nullo l’accertamento firmato dal funzionario privo di procura o dei poteri, non può che esserlo quello del dirigente che, in realtà, non è dirigente, ma semplice funzionario perché la sua nomina è stata ritenuta illegittima.

Il punto, ora, è quanto questa circostanza possa influire sugli avvisi di accertamento mai impugnati e sulle conseguenti cartelle esattoriali.

Innanzitutto, ci sentiamo di suggerire ancora un atteggiamento prudente che, in questi casi, è sempre necessario e opportuno, specie quando una sentenza – così come quella di avantieri – potrebbe avere una portata tanto dirompente da mettere in crisi l’erario.

Si pensi infatti che, ad essere coinvolti nello scandalo, sono più della metà dei dirigenti attualmente in ruolo: il che significa che oltre il 50% delle cartelle esattoriali, notificate sulla scorta di un avviso dell’Agenzia delle Entrate, sarebbero illegittime.

Secondo le stime delle sigle sindacali di settore, sarebbero circa 1.200 incarichi dirigenziali affidati a funzionari senza concorso tra agenzia delle Entrate e Dogane a fronte di meno di 400 dirigenti di ruolo in via di estinzione per pensionamento.

Il secondo aspetto è quello dei “tempi” del ricorso.

La giurisprudenza ha sempre detto che quando l’atto è firmato da un soggetto privo dei poteri, si configura una causa di inesistenza (che è, tra tutti i vizi, la categoria più grave e insanabile). Risultato: l’inesistenza può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio e anche d’ufficio.

Il che significa che quanti non hanno mai impugnato la cartella esattoriale o l’atto dell’Agenzia, e hanno lasciato scadere i termini, dovrebbero essere ancora in tempo per far valere tale eccezione. Così come chi ha già intrapreso il ricorso, ma sulla scorta di ulteriori e differenti contestazioni, potrebbe sempre allargare il tema della decisione anche al difetto del potere del dirigente.

Insomma, uno scenario che apre dei profili sconvolgenti per i contenziosi con Equitalia e l’Agenzia delle Entrate. Né è possibile pensare, al momento, a una nuova legge che sani questa situazione, posto che anch’essa, come la prima, sarebbe incostituzionale.

In pratica, la sentenza della Corte dichiara incostituzionale l’articolo 8, comma 24, del Dl 16/2012, che consentiva alle Agenzie delle Entrate di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni. Il risultato è che tali soggetti, ormai desautorati con effetto retroattivo dei relativi poteri, non potevano neanche firmare gli accertamenti fiscali che, pertanto, sarebbero non nulle bensì del tutto inesistenti. Anche le cartelle esattoriali subirebbero la stessa sorte.

Premessa - quindi -  la dovuta e necessaria prudenza (nel nostro Paese, l’entusiasmo per le applicazioni “meccaniche” e scontate del diritto non ha mai premiato), anche alla luce del fatto che la giurisprudenza ancora non si è pronunciata sulla questione e non ha chiarito se, e in quale misura, la pronuncia di incostituzionalità potrà determinare conseguenze anche sulle cartelle di Equitalia, proponiamo qui di seguito una bozza di “eccezione” da sollevare nel caso in cui si voglia ricorrere contro la cartella di Equitalia.

Attenzione: l’eccezione, basandosi su un difetto di potere da parte del dirigente dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere fatta valere solo nei confronti delle cartelle di Equitalia che sono la diretta conseguenza di atti appunto dell’Agenzia stessa. Non potrà, quindi, essere utilizzata per il caso di recupero di sanzioni amministrative, contributi previdenziali dell’Inps, imposte locali, ecc.

Ecco, dunque, la formula che potrà essere inserita all’interno dell’atto di ricorso, insieme ad eventuali ed ulteriori eccezioni, da presentare alla Commissione Tributaria provinciale.

 

CARENZA DI POTERI DI FIRMA DEL “DIRIGENTE” CHE HA SOTTOSCRITTO L’ATTO  

Violazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 42, comma 1 – DPR 600/1973 e dell’art. 7 – L. 212/2000: inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.  

Il ricorrente contesta l’assenza di poteri in capo al dirigente, dott. _________, che ha sottoscritto l’atto prodromico (avviso di accertamento del _______ ) dal quale è scaturita l’impugnata cartella esattoriale. Questi, infatti, non sembra essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere gli atti dell’Agenzia delle Entrate con effetti sul contribuente, poiché semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” e non “dirigente” a seguito di concorso pubblico, così come risulta da istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente (all. n. 1).

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), la nomina a dirigente del dott. _______ che ha firmato l’atto prodromico deve ritenersi nulla con effetto retroattivo. Ne consegue che, alla data in cui è stato formato e firmato l’atto prodromico, il dott. _______ era privo dei poteri per poter impegnare e rappresentare l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Per come più volte chiarito dalla giurisprudenza unanime, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dal medesimo delegato (articolo 42 del Dpr 600/1973). Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, incombe all’amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione (così Cass. sent. n. 14942/2013).

Peraltro, in caso di imposte sui redditi e Iva (cfr. rinvio all’articolo 42 del Dpr 600/1973 operato dall’articolo 56 del Dpr 633/ 1972) deve essere invece dichiarata la nullità dell’avviso di accertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cassazione 18758/2014).

In questo contesto, ora la sentenza 37/2015 della Consulta dichiara incostituzionale l’articolo 8, comma 24, del Dl 16/2012, che consentiva alle Agenzie fiscali di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni.

La conseguenza è che l’atto prodromico è inesistente perché emesso da soggetto privo di qualifica e di poteri. L’inesistenza dell’atto prodromico trascina con sé anche l’inesistenza della conseguente cartella esattoriale oggi impugnata. Circostanza che il giudice dovrà dichiarare anche d’ufficio, stante la sentenza della Corte Costituzionale che qui si allega (all. n. 2).

 

La fonte del testo è di proprietà dell'avvocato Angelo Greco - pubblicato sul sito "La legge per tutti"

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